Parte Prima›Titolo V›Capo IX
Art. 276
298 / 415Chiusura della procedura
In vigore dal 28 set 2024
1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l', in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell', comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-276