Art. 261 · Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
Parte PrimaTitolo VCapo VIII

Art. 261

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Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

In vigore dal 15 lug 2022
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
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