Parte Prima›Titolo V›Capo VIII
Art. 261
283 / 415Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
In vigore dal 15 lug 2022
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-261