Art. 26 · Giurisdizione italiana
Parte PrimaTitolo IIICapo I

Art. 26

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Giurisdizione italiana

In vigore dal 15 lug 2022
1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. 2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. 3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. 4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-26