Art. 259 · Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Parte PrimaTitolo VCapo VIII

Art. 259

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Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

In vigore dal 15 lug 2022
1. Le disposizioni di cui agli si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.
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