Art. 257 · Liquidazione giudiziale della società e dei soci
Parte PrimaTitolo VCapo VIII

Art. 257

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Liquidazione giudiziale della società e dei soci

In vigore dal 15 lug 2022
1. Nei casi previsti dall', il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso. 2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. 3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. 4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori. 5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso. 6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
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