Art. 252 · Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
Parte PrimaTitolo VCapo VII

Art. 252

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Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

In vigore dal 15 lug 2022
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli . 2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. 3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. 4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-252