Art. 250 · Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Parte PrimaTitolo VCapo VII

Art. 250

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Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

In vigore dal 15 lug 2022
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. 2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 3. Il procedimento è regolato dall'. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. 4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all', comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. 6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell', comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
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