Art. 248 · Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
Parte PrimaTitolo VCapo VII

Art. 248

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Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
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