Parte Prima›Titolo V›Capo VI
Art. 239
261 / 415Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
In vigore dal 15 lug 2022
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli , sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all', posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-239