Art. 228 · Scioglimento delle ammissioni con riserva
Parte PrimaTitolo VCapo V

Art. 228

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Scioglimento delle ammissioni con riserva

In vigore dal 15 lug 2022
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-228