Parte Prima›Titolo V›Capo V
Art. 228
250 / 415Scioglimento delle ammissioni con riserva
In vigore dal 15 lug 2022
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-228