Art. 227 · Ripartizioni parziali
Parte PrimaTitolo VCapo V

Art. 227

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Ripartizioni parziali

In vigore dal 28 set 2024
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: a) ai creditori ammessi con riserva; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136; c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato; d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. 2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. 3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-227