Art. 215 · Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
Parte PrimaTitolo VCapo IVSez. II

Art. 215

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Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

In vigore dal 28 set 2024
1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti. 2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. 3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-215