Art. 205 · Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
Parte PrimaTitolo VCapo III

Art. 205

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Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. 2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-205