Art. 200 · Avviso ai creditori e agli altri interessati
Parte PrimaTitolo VCapo III

Art. 200

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Avviso ai creditori e agli altri interessati

In vigore dal 28 set 2024
1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui all', comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell', anche senza l'assistenza di un difensore; b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all', comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall', comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell', comma 4; e) il domicilio digitale della procedura. 2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-200