Art. 198 · Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
Parte PrimaTitolo VCapo II

Art. 198

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Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

In vigore dal 28 set 2024
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico. 2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale.... Il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-198