Art. 190 · Trattamento NASpI
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. V

Art. 190

212 / 415

Trattamento NASpI

In vigore dal 28 set 2024
1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell' costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all' del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015. 1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all' del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-190