Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. V
Art. 190
212 / 415Trattamento NASpI
In vigore dal 28 set 2024
1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell' costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all' del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all' del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-190