Art. 187 · Contratto di assicurazione
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. V

Art. 187

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Contratto di assicurazione

In vigore dal 15 lug 2022
1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l', salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio. 2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-187