Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. V
Art. 182
204 / 415Associazione in partecipazione
In vigore dal 15 lug 2022
1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-182