Art. 180 · Restituzione di cose non pagate
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. V

Art. 180

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Restituzione di cose non pagate

In vigore dal 15 lug 2022
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-180