Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 168
190 / 415Pagamento di cambiale scaduta
In vigore dal 15 lug 2022
1. In deroga a quanto disposto dall', comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-168