Art. 162 · Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. III

Art. 162

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Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. 2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
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