Art. 159 · Rendita perpetua e rendita vitalizia
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. III

Art. 159

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Rendita perpetua e rendita vitalizia

In vigore dal 15 lug 2022
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile. 2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-159