Art. 150 · Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. III

Art. 150

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Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

In vigore dal 15 lug 2022
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-150