Art. 145 · Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. II

Art. 145

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Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

In vigore dal 15 lug 2022
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-145