Art. 139 · Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. I

Art. 139

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Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

In vigore dal 15 lug 2022
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all', commi 1 e 2. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. 3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
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