Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 133
155 / 415Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
In vigore dal 15 lug 2022
1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'.
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