Art. 125 · Nomina del curatore
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. I

Art. 125

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Nomina del curatore

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli . 2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell', comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli e da 126 a 136 in quanto compatibili. 3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell', comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell', comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli , comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'.2 del predetto decreto. 4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-125