Art. 123 · Poteri del giudice delegato
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. I

Art. 123

145 / 415

Poteri del giudice delegato

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione; c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura; e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; f) fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi; g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore; h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III. i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall', prescrivendone le modalità. 2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, nè far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. 3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-123