Art. 12 · Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
Parte PrimaCapo I

Art. 12

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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

In vigore dal 28 set 2024
1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all', comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all', commi 6, 7 e 8. 2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro. 3. Alla composizione negoziata non si applica l'. Resta ferma l'applicazione dell', comma 2, nei procedimenti di cui agli .

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-12