Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. VI
Art. 118 bis
142 / 415Modificazioni del piano
In vigore dal 28 set 2024
1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all', comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell', comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all', commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-118-bis