Art. 117 · Effetti del concordato per i creditori
Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. VI

Art. 117

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Effetti del concordato per i creditori

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-117