Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. VI
Art. 117
137 / 415Effetti del concordato per i creditori
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-117