Art. 108 · Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. V

Art. 108

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Ammissione provvisoria dei crediti contestati

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell', comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all', comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione. 2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-108