Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. IV
Art. 103
123 / 415Scritture contabili
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-103