Art. 103 · Scritture contabili
Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. IV

Art. 103

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Scritture contabili

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-103