Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. III
Art. 102
121 / 415Finanziamenti prededucibili dei soci
In vigore dal 28 set 2024
1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo....
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-102