Art. 102 · Finanziamenti prededucibili dei soci
Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. III

Art. 102

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Finanziamenti prededucibili dei soci

In vigore dal 28 set 2024
1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare. 2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo....

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-102