Art. 101 · Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo
Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. III

Art. 101

120 / 415

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

In vigore dal 28 set 2024
1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili. 2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo... risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-101