Art. 3
3 / 4Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 1 feb 2019
1. Le disposizioni emanate dalla COVIP, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla COVIP ai sensi degli del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La COVIP adotta tali provvedimenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, adottato ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta tale decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai procedimenti sanzionatori in essere ed alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le norme del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-13;147#art-3