Capo VI
Art. 15
15 / 15Disposizioni finanziarie
In vigore dal 12 gen 2019
1. Il fondo di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro nel 2020 63,2 milioni di euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 0,5 milioni di euro nel 2020, 63,2 milioni di euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Savona, Ministro per gli affari europei
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142#art-15