Art. 13 · Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112

Art. 13

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Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112

In vigore dal 23 dic 2018
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il richiedente la capacità di infrastruttura al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.».
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