Art. 11 · Inserimento dell'articolo 13-bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112

Art. 11

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Inserimento dell'articolo 13-bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112

In vigore dal 23 dic 2018
Inserimento dell'articolo 13-bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 1. Dopo l' del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è inserito il seguente: «Art. 13-bis (Sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi). - 1. Al fine di agevolare e assecondare la domanda di servizi integrati da parte dei passeggeri, è introdotto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica. 2. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità di istituzione del sistema di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, nel quale sono stabilite anche le modalità di ripartizione dei costi del servizio integrato tra gli operatori. L'organismo di regolazione vigila affinché il sistema non crei distorsioni di mercato e sia gestito con modalità di accesso equo e non discriminatorio, anche con riferimento alla disponibilità dei dati sulla base dei quali il sistema medesimo opera. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità per l'estensione del sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata agli altri servizi di trasporto passeggeri diversi da quelli di cui al comma 1.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139#art-11