Art. 11 · Copertura finanziaria
Capo VI

Art. 11

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Copertura finanziaria

In vigore dal 21 nov 2018
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
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