Capo V
Art. 10
10 / 12Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
In vigore dal 21 nov 2018
Modifiche al Capo V del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.».
2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell', comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato:
a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonché nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c);
b) dalle risorse già destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b).
3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilità del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttività di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente.
4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;
b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.
6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.
Art. 17-ter (Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15). - 1. Le disposizioni di cui all', comma 4 e all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonché le disposizioni di cui all', comma 3, e all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilità, relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, è riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-06;127#art-10