Art. 8 · Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Capo III

Art. 8

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Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

In vigore dal 17 nov 2018
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli in quanto compatibili, nonché l' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 2) al comma 2-ter: 2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 2.2) la lettera c) è abrogata; 3) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis.»; b) all', comma 1, lettera f), dopo la parola: «secondaria» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado» e le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea»; c) all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; d) all', comma 1, lettera a), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; e) all': 1) al comma 3-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 2) al comma 3-ter: 2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 2.2) la lettera c) è abrogata; 3) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis.»; f) all', comma 1: 1) dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;»; 3) alla lettera e), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; g) all': 1) al comma 2, lettera c), le parole: «, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27»; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all', comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.»; h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «se in servizio permanente,»; i) all'articolo 28: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera c), le parole: «dai corsi per più di trenta giorni, anche se non continuativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate;»; 1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.»; 2) al comma 3, il primo periodo è soppresso e le parole: «I medesimi, peraltro,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà»; l) all'articolo 34: 1) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»; 2) al comma 5-bis: 2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»; 2.2) la lettera c) è abrogata; 3) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5.»; m) all'articolo 35, comma 1, lettera b): 1) al numero 1), dopo le parole: «brigadieri capo» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 2) al numero 2), dopo le parole: «appuntati e finanzieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; n) all'articolo 36: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a): 1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: «4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; 5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»; 1.1.2) al numero 7), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 1.1.3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;»; 1.2) alla lettera b), numero 4), dopo le parole: «o condannato ovvero» è aggiunta la seguente: «non»; 2) al comma 5, lettera a): 2.1) al numero 1), la parola: «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»; 2.2) il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»; 2.3) al numero 6), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»; 2.4) dopo il numero 8) è inserito il seguente: «8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;». Conseguentemente, al numero 8), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»; 3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). 5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).» o) all'articolo 44: 1) al comma 3, le parole: «finali del corso» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio»; 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. 3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.»; 3) al comma 4, le parole: «del primo e del secondo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun»; 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso. 4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.»; p) all'articolo 45: 1) al comma 2: 1.1) le parole: «i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «gli allievi marescialli»; 1.2) alla lettera d), le parole: «dal corso per più di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, per singolo anno di corso, più di novanta giorni»; 1.3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.» Conseguentemente, alla lettera d), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»; 2) al comma 3, il primo periodo è soppresso, le parole: «Essi, però,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà» e le parole: «il primo e il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «il primo o il secondo»; 3) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»; q) all'articolo 48, comma 1, le parole: «Per lo» sono sostituite dalle seguenti «Per l'avvio e lo» e dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «21, comma 2-bis,»; r) all'articolo 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.»; s) all'articolo 55, comma 4, le parole: «nella prima aliquota utile di valutazione» sono soppresse, le parole: «con riferimento all'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e le parole: «sede di» sono sostituite dalla seguente: «medesima»; t) all'articolo 68, comma 1, la parola: «35°» è sostituita dalla seguente: «40°»; u) dopo l'articolo 80-bis è inserito il seguente: «Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su più cicli). - 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.».
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