Art. 22 · Copertura finanziaria
Capo V

Art. 22

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Copertura finanziaria

In vigore dal 17 nov 2018
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in 1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli effetti indotti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell', comma 1, lettera c), e definiti ai sensi dell', comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021. 3. Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 ottobre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Salvini, Ministro dell'interno Trenta, Ministro della difesa Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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