Art. 14 · Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Capo V

Art. 14

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Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In vigore dal 17 nov 2018
1. All', comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Ai concorsi di cui alla lettera a), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo ai concorsi già banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;»; b) alla lettera c), dopo le parole: «alla data del 31 dicembre di ciascun anno,», sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto»; c) alla lettera d), dopo le parole: «riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) del decreto n. 335 del 1982», sono inserite le seguenti: «nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» e dopo il primo periodo è inserito il seguente «Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).»; d) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine: 1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017; 2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d); 3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera; 4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualità di cui alla lettera c), n. 2); d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c), sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis); d-quater) le modalità attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;»; e) alla lettera n), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché»; f) alla lettera t), n. 2), dopo le parole: «per la copertura delle altre 300 unità,» sono inserite le seguenti: «nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista,» le parole «di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»; g) alla lettera u), dopo le parole «ivi previsto» sono inserite le seguenti: «e il dieci per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista in attuazione dell', comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; h) la lettera bb) è sostituita dalla seguente: «bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano già frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;»; i) alla lettera cc), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all', comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo . Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell', comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo;»; l) alla lettera ff): 1) al n. 2), le parole: «e si attribuisce per non più di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni»; 2) dopo il n. 2), è inserito il seguente: «2-bis) per le promozioni a primo dirigente, nella fase transitoria di cui all', comma 1, lettera ee), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al n. 2) è assegnato nella misura di punti 6 già dalla prima ammissione allo scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime promozioni, è assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, di punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore. Il medesimo coefficiente è assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.»; m) alla lettera ii): 1) al n. 4), dopo le parole: «della carriera dei funzionari», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non può superare il cinquanta per cento»; 2) dopo il n. 6) è inserito il seguente: «6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista;»; 3) al n. 7), le parole: «allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,», sono soppresse; n) alla lettera ll), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale»; o) dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti: «mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all', comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonché, per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che già presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; mm-quater) le modalità attuative di cui alle lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera oo);»; p) alla lettera nn), le parole: «vice direttore tecnico», «direttore tecnico», «direttore tecnico principale», sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «vice commissario tecnico», «commissario tecnico», «commissario capo tecnico»; q) alla lettera vv), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché»; r) la lettera iii) è sostituita dalla seguente: «iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano già frequentato;»; s) alla lettera lll), le parole «i direttori tecnici capo» sono sostituite con le seguenti: «i direttori tecnici superiori», e le parole: «e nel ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei funzionari tecnici di Polizia»; t) la lettera rrr) è sostituita dalla seguente: «rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano già frequentato;»; u) alla lettera sss), le parole «i medici capo» sono sostituite con le seguenti: «i medici superiori» e le parole «e nel ruolo professionale dei sanitari» sono soppresse; v) dopo la lettera ttt) è inserita la seguente: «ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di posti di cui all'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso non si applica il limite di età ivi previsto e due posti per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso del previsto titolo di studio, con una esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;»; z) dopo la lettera vvv) è inserita la seguente: «vvv-bis) «gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello;»; aa) dopo la lettera aaaa), sono aggiunte le seguenti: «aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è bandito un concorso interno, per titoli, riservato al personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai fini del transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio; aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio; aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative dei concorsi di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater) e aaaa-quinquies), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis); aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-14