Capo IV
Art. 12
12 / 22Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
In vigore dal 17 nov 2018
1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ruoli dei funzionari tecnici»;
b) all', comma 2, lettera e), le parole «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
c) all'articolo 22-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;
2) ai commi 1 e 3 le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
d) all'articolo 24:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo dei funzionari tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;
3) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
c) commissario tecnico capo»;
4) al comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) direttore tecnico superiore»;
e) all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: «ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli dei funzionari tecnici»;
f) all'articolo 26:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « ruolo dei funzionari tecnici»;
g) all'articolo 27:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»;
2) ai commi 1 e 3 le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «commissari tecnici»;
3) al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;
h) all'articolo 30, comma 1 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;
i) all'articolo 30-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a direttore tecnico superiore»;
2) al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»;
l) all'articolo 32, commi 2 e 4, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « funzionari tecnici»;
m) all'articolo 34, commi 1 e 6, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;
n) all'articolo 34, comma 5, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti».
2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-12