Art. 11 · Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Capo IV

Art. 11

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Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

In vigore dal 17 nov 2018
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 4, le parole «tabelle di consegna» sono sostituite dalle seguenti «disposizioni di servizio»; b) all'articolo 25, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»; c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole «conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore,» sono inserite le seguenti «secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»; d) all'articolo 46-bis: 1) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole «con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»; 3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole «Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria» sono inserite le seguenti «o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità»; e) all'articolo 47-bis: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile »; 2) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»; 3) al comma 2, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti «commissario coordinatore penitenziario»; 4) al comma 3, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»; 5) al comma 4, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»; 6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.»; f) all'articolo 48-bis: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni»; 2) al comma 1: a) le parole: «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla qualifica di commissario capo»; b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»; c) dopo le parole: «direttore dell'istituto» sono inserite le seguenti: «o dal direttore del centro di giustizia minorile»; d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; 3) al comma 2: a) le parole: «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»; b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»; c) prima delle parole: «dal provveditore regionale competente» è inserita la seguente: «rispettivamente»; d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; e) dopo le parole: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità»; g) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria», e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti,» sono soppresse; h) all'articolo 52, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,» e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti» sono soppresse; i) all'articolo 53, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»; l) all'articolo 54, comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-11