Art. 1 · Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario
Capo I

Art. 1

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Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario

In vigore dal 10 nov 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l', commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r); Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, recante attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'articolo 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell', comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.»; b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. 2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. 3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. 4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. 5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti. 6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano. 7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»; c) all'articolo 8 il primo comma è sostituito dai seguenti: «È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.». 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;124#art-1