Art. 18 · Istruzione e formazione professionale all'esterno
Capo IV

Art. 18

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Istruzione e formazione professionale all'esterno

In vigore dal 10 nov 2018
1. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale. 2. Si applica la disciplina di cui all' della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
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