Capo IV
Art. 15
18 / 29Assegnazione dei detenuti
In vigore dal 10 nov 2018
1. Nella assegnazione dei detenuti è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni apposite.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-15