Art. 7 · Commissione territoriale della navigazione interna
Capo II

Art. 7

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Commissione territoriale della navigazione interna

In vigore dal 4 nov 2018
1. Le visite tecniche di cui all' e la visita di cui all', comma 1, sono effettuate dalla Commissione territoriale della navigazione interna, istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le autorità competenti di cui all'allegato VI, secondo quanto disposto dagli .03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione effettua anche la visita di cui all', comma 2. 2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal direttore dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente in relazione al luogo in cui l'unità navale effettua la visita o da un funzionario, da lui delegato, ed è composta da: a) un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile; b) un ingegnere o perito esperto in materia di costruzioni delle navi addette alla navigazione interna e delle loro macchine; c) un capitano autorizzato. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente. 4. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente è nominato un supplente. 5. All'atto del conferimento dell'incarico, i componenti della Commissione devono dichiarare preventivamente: a) di non avere intrapreso alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda l'attività ispettiva; b) di eseguire le visite tecniche con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e di essere liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che può influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attività di ispezione. 6. All'atto delle visite tecniche di cui agli , i componenti della Commissione devono dichiarare di non essere intervenuti nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante. 7. La Commissione di cui al comma 1 può avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di esperti, anche indicati dall'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, che forniscono contributi su questioni tecniche, scientifiche e giuridiche. 8. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui all', comma 3.
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